Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria - CIGS

LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA IN PILLOLE

La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) è un'indennità erogata dall'INPS per integrare la retribuzione di lavoratori di aziende che devono affrontare situazioni di riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione (individuati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), crisi aziendale o contratti di solidarietà (art. 21, D.lgs. n. 148/15).
Dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione in relazione ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti, non coperti dai Fondi di solidarietà.
Per un approfondimento in materia, vedere la pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortizzatori-sociali/focus-on/CIGS/Pagine/Cassa-integrazione-guadagni-straordinaria-CIGS
La richiesta di esame congiunto deve essere presentata alla Regione del Veneto (via pec all’indirizzo: lavoro@pec.regione.veneto.it), qualora l’intervento straordinario di integrazione salariale riguardi unità produttive ubicate nella sola regione Veneto (nel caso in cui l’ammortizzatore sociale coinvolga più Regioni, l’istanza va inviata al Ministero e, solo per conoscenza, alle Regioni coinvolte) nei seguenti casi:
  • riorganizzazione aziendale, anche per realizzare i processi di trasformazione e transizione aziendali digitali, tecnologiche, ecologiche ed energetiche (art. 21 D.Lgs. n. 148/2015);
  • crisi aziendale (art. 21 D.Lgs. n. 148/2015);
  • CIGS ex art. 22ter D.Lgs. 148/15 - Accordo di Transizione occupazionale;
  • CIGS ex art. 44, comma 11ter D.Lgs. 148/15 - Misura transitoria di integrazione salariale per situazioni di particolare difficoltà.
Accordo di Transizione occupazionale
L’articolo 22ter, D.lgs. 148/2015, prevede l'Accordo di Transizione occupazionale, che consente alle aziende che abbiano esaurito programmi di Cigs per Riorganizzazione o Crisi aziendale di accedere a un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale, per un massimo di 12 mesi, finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero, i quali hanno accesso al programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori).
Condizione necessaria è la stipula di un accordo sindacale finalizzato alla gestione della transizione occupazionale, che dovrà prevedere interventi diretti al personale in potenziale esubero per favorirne la rioccupazione o l’autoimpiego, attraverso l’utilizzo di strumenti di politica attiva quali la formazione e la riqualificazione professionale.

Misura transitoria di integrazione salariale per situazioni di particolare difficoltà
L’articolo 44, comma 11ter, D.lgs. 148/2015 consente ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della Cigs, che non possano più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale, di richiedere, in deroga agli articoli 4 e 22, D.lgs. 148/2015, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di 52 settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2023, per fronteggiare i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica.
La Regione del Veneto è, altresì, competente in materia di politiche attive nell’ambito delle procedure per attivare le seguenti CIGS nei casi in cui l’intervento straordinario di integrazione salariale riguardi unità produttive ubicate nella regione Veneto.
  • Proroga della CIGS ex art. 22bis D.Lgs. 148/15;
  • CIGS per cessazione ex art. 44 D.L. 109/18.
L'impresa che intende ricorrere alla Cigs deve:
  1. darne preventiva comunicazione, ai sensi dell’articolo 24, D.Lgs. 148/2015, alle rappresentanze sindacali dei lavoratori (RSU o RSA) e alle organizzazioni territoriali sindacali di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, indicando le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati;
  2. entro tre giorni dalla comunicazione di cui sopra l’impresa (o, in alternativa, le RSU/RSA o le organizzazioni sindacali territoriali) deve presentare domanda di esame congiunto della situazione aziendale. Tale domanda è trasmessa, ai fini della convocazione delle Parti, al competente ufficio regionale, qualora l'intervento richiesto riguardi unità produttive ubicate in una sola regione, o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora l'intervento riguardi unità produttive ubicate in più regioni;
  3. partecipare all’esame congiunto in sede istituzionale e sottoscrivere un accordo;
  4. entro sette giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, presentare domanda di concessione della CIGS al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali tramite l’applicativo telematico CigsOnline.
L’intera procedura di consultazione deve esaurirsi entro i 25 giorni (10 giorni per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti) successivi a quello di ricezione della domanda di esame congiunto da parte del competente ufficio.

Oggetto dell’esame congiunto
Oggetto dell’esame congiunto in sede pubblica sono i contenuti del Programma di riorganizzazione aziendale o di crisi aziendale:
  • piano degli interventi, oppure piano di risanamento
  • decorrenza prevista dell’intervento di CIGS
  • durata del programma
  • numero dei lavoratori interessati
  • ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzione di orario
  • misure previste per la gestione delle eccedenze di personale
  • criteri di scelta dei lavoratori da sospendere
  • modalità della rotazione tra i lavoratori oppure ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.
I rappresentanti delle Parti sociali devono inoltre dichiarare espressamente la non percorribilità del Contratto di solidarietà. La dichiarazione non è dovuta per le imprese edili e affini.

Conclusione dell’esame congiunto
L’esame congiunto in sede pubblica si conclude con la redazione di un verbale nel quale vengono riportati i punti del programma di CIGS e l’esito della consultazione.

Presentazione dell’istanza al Ministero
Entro 7 giorni dalla conclusione della consultazione sindacale in sede istituzionale, l’impresa presenta domanda di concessione della CIGS al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali tramite l’applicativo telematico CigsOnline, corredata dell'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario.
In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.
La domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata in un’unica soluzione contestualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio.
La concessione del trattamento di CIGS avviene con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Qualora si intenda presentare richiesta per un esame congiunto in sede regionale:
  • la richiesta di esame congiunto per la sottoscrizione di un accordo con le OO.SS. va inviata, via PEC, all’indirizzo lavoro@pec.regione.veneto.it, corredata di un riferimento telefonico aziendale o dell’associazione datoriale o del consulente del lavoro incaricato.
Si prega di prendere visione dell’informativa sottostante ex art. 13 GDPR Reg. UE n. 679/2016 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE:

Ufficio Gestione Crisi aziendali e Incentivi alla Rioccupazione
U.O. Mercato del Lavoro e Interventi per l’Occupazione
Direzione Lavoro
Regione Veneto
Tel. 041.2794413/5304