46. Avvio e prosecuzione in sicurezza delle attività formative per i percorsi di formazione continua

Le indicazioni contenute in questa pagina sono state disciplinate a seguito del webinar dell'8 ottobre 2020 (di cui qui accanto sono disponibili le slide) e alla luce del D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 che ha prorogato al 31 gennaio 2020 il termine dello stato di emergenza per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-1

Con il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 855 del 15 ottobre 2020, sono state date disposizioni finalizzate all'avvio e alla prosecuzione in sicurezza delle attività formative per i percorsi di formazione continua, valevoli fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza.

Tali disposizioni riguardano i seguenti temi (in corsivo sono aggiunte alcune indicazioni non contenute nel provvedimento):

  • Gestione “mista” della presenza degli allievi alle lezioni. Qualora parte degli allievi non possano partecipare alla lezione in presenza, è ammessa la possibilità di partecipare a distanza in modalità sincrona. Per queste attività non si applicano le regole definite con citati Decreti n. 16/2020 e n. 434/2020 e la localizzazione della lezione in A39 deve riportare la sede dell’aula ove si svolge la lezione in presenza. L’attività ispettiva regionale verrà pertanto eseguita in presenza e, nel corso della stessa, dovrà essere verificata l’attivazione del collegamento a distanza degli allievi tramite piattaforma di videoconferenza e della loro possibilità di interloquire in tempo reale con il docente.

    In tale contesto può accadere che anche il docente possa essere collegato da remoto, con la classe, o parte della classe in presenza. L’aula contenente gli allievi in presenza dovrà essere dotata di dispositivi in grado di far visualizzare gli allievi al docente e di consentire l’interazione durante la lezione.

  • Limite % alle attività formative eseguibili in FAD. Le attività formative per le quali tutti gli allievi sono collegati a distanza, sono gestite in A39 con le regole definite con i citati Decreti n. 16/2020 e n. 434/2020. Per la durata della vigenza dell’emergenza è sospesa l'applicazione del limite del 30% del monte ore lordo di progetto per le attività eseguibili in FAD. A conclusione dell’emergenza, la regola del limite del 30% del monte ore di progetto si intende calcolata, per tutte le direttive soggette all'applicazione Decreti n. 16/2020 e n. 434/2020, sul monte ore residuo di ore di formazione previste a progetto e non ancora erogate.

  • Questionari di verifica dell’apprendimento in FAD. Qualora non sia possibile gestire in formato cartaceo la compilazione dei questionari per la verifica dell’apprendimento da parte degli allievi dei corsi, dovranno essere predisposte delle forme alternative in grado di dimostrare l’avvenuta risposta da parte di ciascun allievo. A tale scopo potranno essere utilizzati moduli on-line con tracciamento dell’indirizzo email del compilatore o domande con risposta via email. 

    Ѐ sconsigliato l’invio di documenti word da restituire compilati, fatto salvo che vengano stampati, sottoscritti, scansionati e inviati via email al docente o all’ente che somministra il questionario.

  • Tipologie di interventi non realizzabili a causa delle restrizioni per il contenimento della pandemia. Premesso che tutte le attività realizzabili in presenza devono assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della pandemia, le eventuali modifiche progettuali devono essere proposte all'Ufficio competente. Una volta definite nel merito, le variazioni possono essere richieste tramite l’applicativo “SIU Domande”.

  • Mobilità transnazionale e interregionale. Nel caso di interventi che prevedono mobilità transnazionale o interregionale, nel caso in cui per ragioni di contenimento della pandemia risulti necessario od opportuno modificare la destinazione del viaggio, quest’ultima potrà essere sostituita rispettivamente con altra destinazione transnazionale o interregionale, purché nel rispetto degli obiettivi progettuali. La proposta di sostituzione dovrà essere preventivamente validata dall'Ufficio competente, successivamente formulata come richiesta di variazione progettuale tramite l’applicativo “SIU Domande”.