57. DPCM 2 marzo 2021, art. 25. Condizioni per la ripresa in presenza delle attività formative in azienda

Con nota del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione prot. 103137 del 4 marzo 2021, inviata agli Organismi di formazione e agli Enti beneficiari, è stato comunicato che  il recente DPCM 2 marzo 2021, che entrerà in vigore il 6 marzo prossimo, nel confermare, all'articolo 25, comma 1, che i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza, ha inoltre previsto al comma 7 del medesimo articolo che sono consentite, nella modalità in presenza, le attività formative in azienda a condizione che si svolgano nella sede dell'azienda stessa e siano rivolte esclusivamente a propri dipendenti.

Si evidenzia che, nella sostanza, nulla è stato modificato rispetto al precedente DPCM del 14 gennaio 2021, con riferimento alle altre tipologie di attività formativa in presenza descritte nel citato articolo 25.

Restano valide le disposizioni contenute nel decreto n. 855 del 15 ottobre 2020 in merito all’eventuale necessità di gestire le lezioni in una modalità mista.