60. Attività di formazione continua in Zona rossa

Con riferimento al DPCM 2 marzo 2021, per quanto riguarda le attività di formazione continua in zona rossa, si richiamano i seguenti articoli:

Capo V - Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa

(...)

Art. 39 - (Disposizioni applicabili in zona rossa)

1. A far data dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  delle ordinanze di cui all’articolo 38, comma 1, nelle zone rosse si applicano, oltre alle misure previste sull’intero territorio nazionale, le misure di cui al Capo III ove non siano previste misure più rigorose ai sensi del presente Capo.

Art. 43 - (Istituzioni scolastiche)

1. Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali (...)

Art. 48 - (Attività lavorativa)

1. I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

Alla luce degli articoli richiamati, restano pertanto applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 25 (rientrante nel Capo III), con particolare riferimento ai commi  1 e 7, di seguito richiamati.

Art. 25 - (Corsi di formazione)

1. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.

(...)

7. Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.

In sintesi

E' ammessa la formazione in presenza a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL:

  • per i corsi monoaziendali in azienda
  • per i corsi individuali
  • per l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio