Licenziamenti collettivi (Legge n. 223/1991)

La procedura del licenziamento collettivo, disciplinata dalla Legge 27/07/1991 n. 223, è la procedura prevista per le aziende in difficoltà che si trovano costrette a ridurre il personale.

Tale procedura deve essere osservata in caso di presenza dei seguenti requisiti:
  • occupazione all’interno dell’azienda di più di 15 dipendenti, compresi i dirigenti, nell’ultimo semestre;
  • intenzione di effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni;
  • riduzione, trasformazione o cessazione dell’attività.
La procedura di licenziamento collettivo deve essere applicata anche a quelle imprese che usufruiscono della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), se nel periodo in cui usufruiscono della stessa l’azienda ritiene:
  • di non riuscire a garantire il rimpiego a tutti i lavoratori sospesi;
  • di non poter ricorrere a misure alternative.
L’art. 4 della L. n. 223/91 dispone che l’impresa deve avviare la procedura mediante una comunicazione scritta inviata alle  appresentanze sindacali aziendali e alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio. La comunicazione di avvio della procedura deve essere, inoltre, inviata al competente Ufficio regionale, qualora l'intervento richiesto riguardi unità produttive ubicate in una sola regione, o al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, qualora l'intervento riguardi unità produttive ubicate in più regioni.
Per la Regione del Veneto la comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo va trasmessa via pec all’indirizzo: lavoro@pec.regione.veneto.it 

Tale comunicazione deve indicare:
- i motivi che hanno causato l’eccedenza di personale;
- i motivi tecnici, organizzativi o produttivi per i quali si ritiene di non poter evitare i licenziamenti;
- il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale eccedente e di quello normalmente occupato;
- i tempi di attuazione del programma di riduzione del personale;
- le eventuali misure programmate per fronteggiare la conseguenza sul piano sociale della attuazione del programma medesimo.
Dopo la comunicazione, le rappresentanze sindacali aziendali e le associazioni di categoria entro 7 giorni possono chiedere un esame congiunto all’Azienda nel corso del quale esaminare la situazione e cercare di trovare delle misure alternative ai licenziamenti.
Questa fase sindacale deve esaurirsi entro 45 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell’impresa di avvio della procedura. Il termine è ridotto della metà se i lavoratori in esubero sono meno di 10.
Conclusa la fase sindacale, l’impresa o le organizzazioni sindacali devono dare comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo al competente Ufficio regionale o al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali qualora l'intervento riguardi unità produttive ubicate in più regioni.

Per la Regione del Veneto, la comunicazione di conclusione della fase sindacale, unitamente all’accordo o, nel caso questo non fosse stato raggiunto, alla richiesta di convocazione per l’avvio della fase amministrativa della procedura, va trasmessa via pec all’indirizzo: lavoro@pec.regione.veneto.it  

Se le parti hanno raggiunto un accordo nella fase sindacale, la procedura si deve intendere conclusa e il datore di lavoro può intimare i licenziamenti.
In caso non sia stato raggiunto un accordo, l’Ufficio regionale o il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali qualora l'intervento riguardi unità produttive ubicate in più regioni, convoca le Parti al fine di un ulteriore esame delle cause che hanno portato all’avvio della procedura ex L. 223/91 al fine di addivenire ad un accordo. Tale esame deve, comunque, esaurirsi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta d’incontro. Anche questo termine è ridotto della metà se i lavoratori in esubero sono meno di 10.

Con l’accordo le parti possono liberamente fissare i tempi di gestione della procedura e i criteri di scelta degli esuberi; con il mancato accordo vanno rigidamente rispettate le modalità di gestione previste dalla L. 223/91: 120 giorni di tempo per il licenziamento delle eccedenze e i criteri di scelta stabiliti dall’art. 5 della Legge. Alla procedura sono collegati degli oneri che il datore di lavoro deve corrispondere all’INPS, che in caso di mancato accordo sono maggiorati di tre volte.

Esperita la procedura di licenziamento collettivo, con accordo, senza accordo o per decorrenza dei termini di legge, il datore di lavoro ha la facoltà di licenziare i lavoratori comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.
Entro 7 giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori licenziati con l'indicazione per ciascun esubero del nominato, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento dell’età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, L. 223/1991, devono essere comunicati per iscritto dal datore di lavoro al competente ufficio, ai sensi dell’art. 4, comma 9 della Legge 223/1991.

In Regione del Veneto le comunicazioni ex art. 4, comma 9, L. 223/1991 devono essere inviate, oltre che alle Organizzazioni Sindacali, alla Direzione Lavoro - via pec all’indirizzo: lavoro@pec.regione.veneto.it (vedi: 01. Informativa privacy elenchi) - e a Veneto Lavoro - Ambito territorialmente competente (si riportano sotto i relativi indirizzi pec) relativamente all’unità produttiva interessata alla procedura di licenziamento collettivo.

A fronte dell’abrogazione delle liste di mobilità ex L. n. 223/91 da parte della L. 92/2012, per quanto riguarda la Regione del Veneto, il datore di lavoro può comunicare i nominativi e gli altri dati espressamente richiesti dall’art. 4, comma 9, tramite un file riepilogativo in formato pdf, specificando, altresì, quali criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1, della L. n. 223/91 (carichi di famiglia, anzianità di servizio, esigenze tecnico-produttive ed organizzative ecc.) siano stati utilizzati nell’individuazione dei lavoratori da licenziare, unitamente alla Scheda Azienda debitamente compilata.

PER I DATORI DI LAVORO

Riassumendo, i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere alla Regione:
- la comunicazione dell’attivazione di procedura;
- copia dell’accordo, se raggiunto nella fase sindacale o in sede ministeriale (quello sottoscritto con la mediazione regionale, o l'eventuale mancato accordo, vengono acquisiti d’ufficio);
- gli elenchi dei lavoratori licenziati entro 7 giorni dalla comunicazione del recesso, unitamente alla Scheda Azienda.

Le comunicazioni devono essere trasmesse via PEC all’indirizzo lavoro@pec.regione.veneto.it
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE:

Ufficio Gestione Crisi aziendali e Incentivi alla Rioccupazione
U.O. Mercato del Lavoro e Interventi per l’Occupazione
Direzione Lavoro
Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria
Regione Veneto
e-mail: anna.mandich@regione.veneto.it
Tel. 041.2794413

VENETO LAVORO: protocollo@pec.venetolavoro.it

AMBITO DI VENEZIA: venezia@pec.venetolavoro.it
AMBITO DI BELLUNO: belluno@pec.venetolavoro.it
AMBITO DI PADOVA: padova@pec.venetolavoro.it
AMBITO DI ROVIGO: rovigo@pec.venetolavoro.it
AMBITO DI TREVISO: treviso@pec.venetolavoro.it
AMBITO DI VERONA: verona@pec.venetolavoro.it
AMBITO DI VICENZA: vicenza@pec.venetolavoro.it