Assenza di cause ostative - LR 16/2018 e Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 - Spazio Operatori
Assenza di cause ostative - LR 16/2018 e Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018
La Legge regionale n. 16 del 11/5/2018 ha disposto testualmente:
“Art. 1 - Criterio generale per la concessione di provvidenze regionali.
- Costituiscono criterio generale per la concessione, anche attraverso soggetti terzi, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici comunque denominati, di competenza regionale, il non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:
a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla riabilitazione;
b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato di cui all'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale. - Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), la revoca della sospensione condizionale della pena comporta l’obbligo della restituzione del sostegno pubblico ricevuto.
- I soggetti comprovano la insussistenza delle condizioni di cui al comma 1 mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)” e successive modificazioni”.
Con la successiva DGR 690 del 21/5/2018 è stata data attuazione alla discliplina, prevedendo una apposita modulistica finalizzata alla autocertificazione dell'assenza di cause ostative.
Tenendo conto del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, la Direzione Formazione e Istruzione ha redatto il modello compilabile, che può essere scaricato da questo collegamento.
- Tutti gli enti beneficiari di contributi pubblici sono tenuti alla compilazione dei suddetti modelli. Pertanto anche se il MODULO PER GLI ALTRI SOGGETTI DI ENTI E PERSONE GIURIDICHE non dovesse interessare, si chiede comunque a tutti gli enti beneficiari di barrare i campi e di restituirlo alla Direzione competente al fine di dimostrare che è stato comunque preso in considerazione.
- MODULO PER IL LEGALE RAPPRESENTANTE ED EVENTUALE PROCURATORE: se nei confronti del legale rappresentate o del procuratore speciale sono state emesse per qualunque reato sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del CPP, occorre indicare nel modulo la norma giuridica violata , la pena applicata (anche se la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della “sospensione” e/o della “non menzione”) e l’ anno della condanna.
Costituisce causa ostativa alla concessione del finanziamento, il fatto che nei confronti del legale rappresentante e dell’eventuale procuratore munito del potere di rappresentanza che sottoscrive la domanda di partecipazione sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP, per qualsiasi reato in danno dello Stato o dell’Unione Europea che incida sulla moralità professionale, anche con riferimento ad eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.
- MODULO PER GLI ALTRI SOGGETTI DI ENTI E PERSONE GIURIDICHE: ogni ente beneficiario deve indicare:
- i Direttori tecnici ovverosia i Direttori dei singoli progetti;
- i soggetti che ricoprono un significativo ruolo decisionale e/o gestionale nell'impresa (come ad esempio i Consiglieri);
- i procuratori/amministratori/direttori generali/dirigenti muniti del potere di rappresentanza (ad eccezione del legale rappresentante dell’ente e dell’eventuale procuratore munito del potere di rappresentanza che sottoscrive la domanda di partecipazione);
- i soci accomandatari per le SAS.