01. Esperienza pregressa

Ai fini del raggiungimento del plafond minimo di attività pregressa nell’erogazione di attività formativa e/o orientativa, il sistema di accreditamento della Regione del Veneto prende in considerazione sia le attività a finanziamento pubblico, ossia in cui il Finanziatore sia un Soggetto di natura pubblica (ad esempio Comuni, Province, Regioni, Ministeri, Unione Europea, Scuole Pubbliche, Forze Armate ecc.), sia quelle a riconoscimento regionale ex L.R. n. 10/90 e/o L.R. 8/2017. Si specifica che qualora le attività formative e/o orientative siano finanziate da un Ente Pubblico terzo rispetto alla Regione del Veneto, queste devono prevedere un iter amministrativo con avviso pubblico e selezione dei progetti. L’Ente che intende presentare istanza di accreditamento può essere stato sia Beneficiario diretto di Finanziamento Pubblico sia Partner di un Ente accreditato ai sensi della L.R. n. 19/2002. In questo secondo caso di specie, le ore realmente erogate possono essere prese in considerazione solo se rispettano tre condizioni: 

  1. L’Ente Beneficiario deve essere accreditato ed il suo accreditamento deve essere in linea con la tipologia di attività erogata; 
  2. il partner deve aver gestito all’interno di ciascuna attività formativa una quota di finanziamento maggiore o uguale al 25% del finanziamento assegnato al beneficiario, al netto dei costi di approvvigionamento di locali ed attrezzature, svolgendo almeno due funzioni tra quelle previste dal modello di accreditamento. Non rientrano fra le funzioni riconoscibili al partner le attività strumentali accessorie allo svolgimento degli interventi formativi e/o orientativi, quali ad esempio la fornitura di aule, apparecchiature o strumentazione;
  3. vi deve essere allineamento tra l’ambito di accreditamento richiesto e l’esperienza pregressa. 

Si precisa che ogni singola attività formativa può valere per un solo ambito di accreditamento, nonostante questa possa contemplare attività formative riconducibili in varia misura ai diversi ambiti di accreditamento per la formazione (obbligo formativo, formazione continua, formazione superiore), ovvero anche all’ambito dell’orientamento. In tal caso l’attività sarà ascritta all’ambito che, in base al bando o ad altre caratteristiche, può ritenersi prevalente.

Si sottolinea che nel caso di attività svolta in partenariato il partner di un OdF accreditato deve essere rinvenibile in tutti gli atti relativi al ciclo di vita del processo formativo resi pubblici: progetto approvato, registri d’aula, rendicontazione finale ed approvazione del rendiconto da parte dell’Ente Finanziatore. Le esperienze comprovate solo ed esclusivamente da atti tra privati non saranno prese in considerazione. 

Nel caso in cui l’attività oggetto di analisi sia finanziata con la modalità a Costi Standard, il partenariato deve essere chiaramente rinvenibile nel progetto approvato, nei dati di gestione e di rendicontazione. Il Partner inoltre dovrà allegare all’istanza la documentazione attestante l’effettivo svolgimento dell’attività indicata e la relativa documentazione contabile. 
Le attività svolte in partenariato su progetti a riconoscimento regionale ex L.R. n. 10/90 e/o L.R. 8/2017 sono riconoscibili, ai fini dell’accreditamento, solo quando sono indicate chiaramente nel progetto approvato dalla Struttura competente, sono evidenti in tutti gli atti relativi al ciclo di vita del progetto, e devono essere inoltre dimostrate da evidenze documentali quali convenzioni, accordi, contratti, fatture, ecc. FAQ sistema di accreditamento – 09/03/2020 7 Considerato lo stretto rapporto di collaborazione tra soggetto beneficiario e partner, che dovrebbe consentire a quest’ultimo la conoscenza delle corrette modalità di gestione di corsi a finanziamento pubblico o riconosciuti ovvero delle attività di orientamento, in caso di istanze di accreditamento presentate da soggetti partner di OdF cui sia stato revocato l’accreditamento, l’esperienza pregressa svolta in partenariato in relazione a tali attività non sarà presa in considerazione dal sistema regionale di accreditamento.

Tale principio, implicito nella definizione stessa del ruolo e delle finalità del partenariato, si applica anche nelle ipotesi in cui siano stati adottati uno o più provvedimenti di sospensione dell’accreditamento per gravi irregolarità.

Non esiste uno strumento di diretto riconoscimento dell’accreditamento di un Ente presso un’altra Regione. L’accreditamento degli Organismi di Formazione è uno strumento di miglioramento continuo del sistema regionale della Formazione Professionale e dell’Orientamento, per cui deve essere inquadrato in un’ottica di rispetto dei requisiti previsti dal vigente modello a livello regionale. In tale chiave di lettura anche l’esperienza pregressa deve essere collegata al territorio regionale. Unica eccezione prevista dalla normativa vigente (All. D alla DGR n. 359/2004 pag. 6 nota 2) è data dai percorsi formativi e/o di Orientamento finanziati o riconosciuti da altre Regioni che potranno essere inseriti nelle tabelle di ambito solo qualora l'Ente risulti già accreditato in via definitiva e per lo stesso ambito in tali Regioni e purché sia documentata anche almeno un’attività svolta nel Veneto per il medesimo ambito.

No, ci deve essere un allineamento tra esperienza pregressa ed ambito richiesto. Il sistema vigente di accreditamento prevede che un Organismo di Formazione possa concorrere alla richiesta di accreditamento per l’ambito o gli ambiti per cui dimostri di superare le soglie minime di esperienza pregressa erogata a finanziamento pubblico e/o a Riconoscimento Regionale ex L.R. n.10/90.

Ai fini del raggiungimento delle soglie minime di ore di esperienza pregressa erogata si ricorda che ogni singola attività formativa è valevole per un solo macro ambito di accreditamento, nonostante questa possa contemplare in sé interventi di natura formativa ed orientativa. Qualora non fosse chiaramente disciplinato a livello di bando che tipologia di attività formativa viene erogata l’Ufficio accreditamento si riserva di richiedere un’interpretazione autentica agli uffici competenti.

Per esperienza pregressa si intendono le attività concluse negli ultimi 24 mesi rispetto a quando un Organismo presenta istanza di accreditamento. Le attività a finanziamento pubblico si ritengono concluse quando viene presentato il rendiconto di spesa all’Ente Finanziatore, mentre per le attività a riconoscimento regionale ex L.R. n. 10/1990 il termine temporale è quello della conclusione delle attività formative.

Qualora un Ente accreditando abbia maturato la propria esperienza nell’erogazione di attività formative e/o orientative con Enti pubblici che non siano la Regione del Veneto dovrà produrre tutte le evidenze documentali del caso che dimostrino l’avvenuta realizzazione delle attività ed i risultati di monitoraggio richiesti dal modello di accreditamento. A livello operativo si allegherà all’istanza on-line (in modalità up-load) copia dei progetti presentati come esperienza dell’Ente, copia dell’atto di finanziamento dei progetti, copia dei registri d’aula, copia delle rendicontazioni e delle approvazioni di rendiconto da parte dell’Ente Finanziatore.
 

Ai fini della verifica del ruolo svolto dal partner all’interno di un progetto formativo si ridefinisce il piano finanziario progettuale al netto delle voci di spesa accessorie al processo di erogazione dell’attività formativa vero e proprio quali l’approvvigionamento di locali ed attrezzature come pure i costi di mobilità, residenzialità e indennità di tirocinio le quali non sono contabilizzate.

Se ipotizziamo un corso della durata di 800 ore (lezioni frontali, tirocinio formativo ed orientamento, se previsti) e del costo al netto delle spese accessorie quali l’approvvigionamento di locali ed attrezzature come pure i costi di mobilità, residenzialità e indennità di tirocinio di 100.000 €, e se si ipotizza che il partner abbia svolto tre funzioni di base percependo, al netto delle attività accessorie, 25.000 €. In tal caso visto che il partner ha gestito una quantità di finanziamento pari ad ¼ del costo del progetto, gli saranno riconosciute ¼ delle ore del progetto, ossia 200 ore. 

Le attività di Selezione ed Orientamento rientrano tra quelle in capo alla funzione 7 “Operatore di Orientamento” (cfr. l’All. C alla DGR n. 359/2004 pag. 5).


Le attività di Politiche Attive ex DGR n. 840/15, in ottemperanza alla previsione della DGR n. 2120/15 Allegato A par. 4, non sono prese in considerazione al fine della maturazione del requisito dell’esperienza pregressa, mentre le attività di Work Experience, quali ad esempio quelle bandite con DGR n. 1358/15, sono ascrivibili al macro ambito della Formazione Superiore. 

Si, le attività erogate con i fondi interprofessionali a titolarità propria – ovvero dove l’Ente è stato partner di un'altra Organizzazione accreditata per l’ambito della formazione continua ed in ottemperanza dei requisiti minimi del partenariato - sono valutabili all’interno di una istanza di accreditamento. 

Se l’Ente Bilaterale è accreditato alla Formazione ai sensi della L.R. n. 19/2002 e se nelle attività pregresse si evidenzia un finanziamento pubblico la risposta è positiva, in caso contrario no. Si sottolinea, in particolare, che anche le attività c.d. ope legis non sono contabilizzate ai fini del soddisfacimento dell’esperienza pregressa in quanto sono prive di finanziamento pubblico. 

I requisiti devono essere soddisfatti al momento della presentazione dell’istanza, per cui la cessione di ramo di azienda ad un nuovo soggetto costituito ad hoc può avvenire successivamente. Si evidenzia che dagli atti ufficiali, quali ad esempio l’atto costitutivo, deve risultare che il nuovo soggetto è in continuità con il soggetto precedente, almeno per il ramo d’azienda della Formazione Professionale. La cessione deve essere a titolo definitivo e totale: attività formative, risorse strutturali e risorse umane. 

Per quanto riguarda i dati di performance finanziaria questi devono essere considerati al netto delle due succitate voci G4.1 “accompagnamento al Lavoro” e G5.1 “Tirocinio” che sono parametri “a riconoscimento risultato ottenuto”, come pure al netto dell’indennità di frequenza in quanto si possono creare delle distorsioni nella verifica della regolarità dell’attività formativa. 

Con l’entrata in vigore del DDR n. 582 del 07/08/2019 non è più necessario compilare l’Allegato D1 nel caso di esperienza pregressa maturata in partenariato. In particolare, il provvedimento prende atto delle modifiche nelle modalità di calcolo dell’esperienza pregressa definite dalla DGR n. 2120/2015 e dispone, al fine di semplificare le procedure di accreditamento, che non sarà più obbligatorio, nel caso di attività svolta in partenariato, redigere e presentare l’Allegato D1 alla DGR n. 359/04 “Schema di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente attività formativa svolta congiuntamente”.

La nuova normativa sull’accreditamento (All. A alla DGR n. 2120/2015 pag. 3-4) non contempla esplicitamente l’attività svolta con FormaTemp, invece prevede che “Ai fini del raggiungimento di tale monte ore, per ciascun ambito di accreditamento, il sistema di accreditamento della Regione del Veneto prende in considerazione solo le attività a finanziamento pubblico e quelle a riconoscimento regionale di cui alla L.R. n. 10/1990. In via estensiva sono riconoscibili anche le attività formative svolte in qualità di soggetto direttamente beneficiario di Fondi Interprofessionali, previsti dalla Legge n. 388/2000. Le attività che possono essere prese in considerazione sono, pertanto, quelle in cui il finanziatore sia un soggetto di natura pubblica o Fondo Interprofessionale, per le quali vi è un controllo di natura pubblica/centralizzata sulla corretta gestione. Di tali attività deve essere data evidenza dell’iter amministrativo seguito dall’ente Pubblico o dal Fondo.” Inoltre la norma specifica che l’Ente può essere stato beneficiario diretto del finanziamento finalizzato alla formazione professionale oppure indiretto qualora sia stato partner di un Ente accreditato alla formazione professionale ai sensi della L.R. n. 19/2002 nell’erogazione di attività a finanziamento pubblico e/o riconoscimento regionale ex L.R. n. 10/90. 
 

Il diploma professionale si consegue al termine di un percorso quadriennale ma nella gran parte delle esperienze regionali, Veneto compreso, il titolo si acquisisce al termine di un 4 anno dopo il conseguimento della qualifica triennale. In pratica non si è in presenza di un percorso quadriennale ma di un 3 + 1. Ciò significa però che con il conseguimento della qualifica il minore ha assolto l’obbligo formativo e sta’ acquisendo una EQF4 post obbligo e quindi in formazione superiore. Sarebbe cosa diversa se il diploma venisse conseguito al termine di un percorso quadriennale, in quanto fino al termine del percorso l’ allievo risulterebbe in obbligo formativo, ossia il diritto/dovere dei giovani che hanno assolto all’obbligo scolastico, di frequentare attività formative fino all’età di 18 anni, salvo il conseguimento di un titolo di studio/ professionale almeno triennale. Pertanto, nonostante il bando preveda che il Proponente sia accreditato in obbligo formativo di fatti nel caso specifico (4° anno dopo la qualifica) siamo in presenza di formazione superiore.