02. Requisiti soggettivi ed affidabilità economico finanziaria

Al fine di soddisfare il requisito 1.1.1 del vigente modello di accreditamento l’Ente deve dare evidenza del possesso della seguente documentazione: 

  1. Codice Etico; 
  2. Verbale di approvazione dei contenuti del Modello organizzativo e gestionale e della relativa adozione da parte dell’organo dirigente; 
  3. Nomina dei membri dell’OdV e curriculum degli stessi; 
  4. Regolamento dell’OdV; 
  5. Verbale di insediamento dell’OdV, 
  6. Relazione finale dell’anno appena concluso dell’OdV; 
  7. Piano delle attività per l’anno successivo. 

Le modalità operative per il rispetto di questo requisito sono descritte nel DDR n. 581/2016. Inoltre, per i termini di presentazione annuale degli aggiornamenti vedere il DDR n. 36/2019

La Regione del Veneto non entra nel merito dei contenuti del Modello Organizzativo e Gestionale e tantomeno riveste la funzione di certificatore o di controllore della corretta implementazione del modello di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

Si, il soggetto che chiede l’accreditamento o che intende restare iscritto nell’elenco regionale degli Enti accreditati deve possedere personalità giuridica e deve essere dotato, tra l’altro, di atto costitutivo, statuto e bilancio accompagnato, ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010, da una relazione di revisione da parte di un revisore legale o di una società di revisione iscritti al registro dei revisori.

Solo quelle inerenti la formazione. 

L’Odf deve rispettare il requisito in esame utilizzando modalità compatibili con il sistema contabile adottato, tali da permettere di desumere il patrimonio e la situazione economico finanziaria dell’ente. Si tenga conto, inoltre, che l’art. 18 del D.P.R. n. 600/73 (pur prevedendo la possibilità di adottare una contabilità semplificata per taluni soggetti) fa salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal medesimo Decreto e che, in caso di dichiarazione di fallimento, l’assenza delle scritture contabili rappresenta un presupposto dell’assoggettamento a responsabilità risarcitoria nonché, in caso di condanna, dell’applicazione della pena prevista per i reati di bancarotta documentale.

L’attività del revisore di norma prevede: 

  1. Analizza il contesto organizzativo, ed effettua un’analisi preliminare delle procedure di controllo interno e di redazione del bilancio di esercizio. 
  2. Verifica il funzionamento e l’efficacia delle procedure del sistema di controllo interno, effettuando test di conformità/controllo. 
  3. Verifica la correttezza, rispetto alla normativa, delle procedure amministrative e della loro applicazione, delle registrazioni contabili e del bilancio. 
  4. Rielabora i documenti dell’audit in quanto l’attività deve essere documentata dettagliatamente. Dalla documentazione si deve evincere che il lavoro è stato svolto in conformità ai principi di revisione (principio di revisione n. 230). 
  5. Redige la relazione finale di revisione, contenente il giudizio sul bilancio; tale relazione deve essere emessa in accordo con la normativa applicabile e con le direttive emanate dagli organismi professionali. 

Con DGR n. 2120 del 30 dicembre 2015 l’amministrazione chiede la certificazione di bilancio (riconducibile a quanto riportato nel punto 5) mentre i rimanenti compiti sono soggetti al codice deontologico del revisore o società di revisione. 

Si, purché l’altro Ente non sia accreditato anch’esso alla formazione ai sensi della L. R. n. 19/2002.

Le Organizzazioni che rientrano nelle previsioni di cui all’art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo 231/01, soddisfano il requisito 1.1.1 del modello di accreditamento presentando il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 e s.m.i. e caricando il link all’indirizzo URL del Piano Triennale citato nel portale Accred.

La relazione di fine anno, il piano delle attività per l’anno in corso e qualsiasi modifica inerente il sistema di compliance 231 (compreso ODV) vanno caricate nel portale Area 231 ogni anno, entro il 30 maggio (per chiarezza sui termini si veda anche il DDR n.36/2019), ovvero entro 150 giorni dalla chiusura dell’esercizio economico come termine ordinario.

Il documento contabile (bilancio) è predisposto dall’accreditato nelle modalità previste per legge, nel caso di società di persone e capitali sulla base delle disposizioni previste dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile; nel caso di Associazioni e Fondazioni il documento contabile deve essere redatto sulla base delle prassi di settore (per es., “Linee guida per la redazione del bilancio d'esercizio” di Agenzia per il Terzo settore, o principi contabili del Tavolo tecnico per l’elaborazione dei Principi contabili per gli enti non profit di Agenzia per il Terzo settore-CNDCEC-OIC…). L’intero documento contabile, regolarmente approvato e completo di tutti i suoi elementi ed allegati, deve essere accompagnato dall’attestazione di verifica (relazione di revisione) da parte di un revisore contabile o di una società di revisione, entrambi esterni all’OdF e iscritti al Registro dei Revisori legali.

Con la DGR 2120/2015 la Giunta regionale ha ritenuto fondamentale concentrare la propria attenzione sull’affidabilità economico finanziaria anche in modo correlato alla contabilità separata. A tale fine, quindi, l’Operatore dovrà assicurare la tenuta di un sistema di contabilità separata, ossia contabilità analitica per centri di costo e ricavo, ai fini della tracciabilità delle entrate (fonti) e delle uscite (relativi costi), che consenta di individuare il valore delle entrate e delle uscite riferito a tutte le attività dell’ente. Per le operazioni finanziate tramite avviso pubblico a costi reali o ad Unità di Costo standard, ovvero i progetti di formazione assegnati in affidamento concessorio in seguito all’espletamento di una procedura concorsuale di tipo pubblicistico effettuata attraverso un Avviso Pubblico, deve essere attivato un singolo centro di costo e ricavo riferito al progetto in cui localizzare tutti i costi ad esso direttamente e indirettamente riferibili. 
Gli strumenti per tracciare il dato della contabilità separata possono essere definite dall’ente in autonomia. 

Fermo restando quanto specificato nella risposta alla domanda n. 11, si chiarisce che il sistema di contabilità analitica dovrà consentire di identificare sia le attività a contributo sia le attività a riconoscimento (libere). Rispetto al caso specifico quindi si possono usare anche i centri di costo e ricavo definiti, ma al loro interno devono essere usati ulteriori centri di costo e di ricavo riferiti ai progetti e/o attività a riconoscimento (libere).

Ogni soggetto accreditato deve caricare annualmente sul portale Accred alla pagina “Allegati 231/Bilancio e contabilità” la documentazione prevista dalla normativa vigente al fine di aggiornare la documentazione prevista per soddisfare il punto 1.1.1 – e per gli Enti accreditati alla Formazione anche i punti 2.1 e 2.2 - del modello di accreditamento ex DGR n. 2120/2015. 
Per quanto riguarda la documentazione relativa al punto 1.1.1. (compliance 231) gli Enti accreditati alla Formazione ed ai Servizi per il Lavoro (ad eccezione degli enti pubblici che ottemperano a tale richiesta inserendo il link al Piano triennale di prevenzione della corruzione ex L.190/2012) devono caricare sul portale Accred la seguente documentazione: 

  • Compliance 231 - Relazione finale dell’anno appena concluso dell’OdV; 
  • Compliance 231 - Piano delle attività per l’anno in corso; 
  • Compliance 231 - Nota aggiornamento dati 2019 

Se durante l’anno solare trascorso è stato modificato qualcuno dei dati della compliance 231 (quali ad esempio: il Codice Etico; il Verbale di approvazione dei contenuti del MOG; la Nomina dei membri dell’OdV; il Regolamento dell’OdV; il Verbale di insediamento dell’OdV) caricare il/i nuovo/i atto/i sul portale Accred alla pagina “Allegati 231 / Bilancio e contabilità”. 
Gli Enti accreditati alla Formazione devono, altresì, caricare: 

  • per il punto 2.1 del modello di accreditamento il “documento di certificazione del bilancio generato sulla base dei dati inseriti” sottoscritto dal legale rappresentante e dal Revisore dei conti con firma autografa e firma digitale .p7m. 
  • per il punto 2.2 del modello di accreditamento la “Dichiarazione contabilità separata” sottoscritta dal legale rappresentante con firma autografa e firma digitale .p7m. 

Per quanto riguarda i termini di caricamento dei dati la norma prevede ENTRO IL 30 MAGGIO ovvero a 150 giorni dalla chiusura dell’esercizio economico, presupponendo che nella maggior parte dei casi avvenga al 31/12 di ogni anno. Ci sono tuttavia dei casi particolari: 

  • per gli Enti che chiudono l’esercizio finanziario al 31/08 il caricamento avviene entro il 30/01 dell’anno successivo (dopo 150 gg se si adotta il termine ordinario) o entro il 28/03 dell’anno successivo se si adotta il termine straordinario di 210 giorni; 
  • per gli Enti che chiudono l’esercizio finanziario al 31/12 ed usufruiscono del termine straordinario per ipotesi particolari specificatamente previste dall’art. 2364 del codice civile per la chiusura e presentazione del bilancio il caricamento avviene entro il 29/07. Qualora l’ente ricada in tale casistica è richiesto che venga inoltrato all’ufficio accreditamento la documentazione attestante l’adozione di tale termine (verbale dell’assemblea ordinaria) entro la scadenza prevista del 30 maggio.

Si, i dati vanno caricati per soddisfare il requisito richiesto ai fini dell’accreditamento. 
I dati di bilancio e la contabilità separata sono relativi alle attività inerenti la formazione.

Se anche l’ente non fosse tenuto, per forma giuridica, ad assoggettare il bilancio a revisione contabile, dall’anno di accreditamento l’ente si impegna a sottoporre il proprio bilancio a revisione contabile da parte di una società o di un revisore iscritto nell’apposito registro. 
L’ente non deve trasmettere il bilancio certificato o la relazione di revisione all’ufficio accreditamento, ma deve tenere a disposizione la documentazione presso la sede accreditata dalla Regione del Veneto ed esibirla in occasione delle verifiche da parte dell’amministrazione regionale e/o da parte di personale incaricato dalla Regione del Veneto.

Sia in fase di primo accreditamento che di verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento per i soggetti che rientrano nelle previsioni del D.L. 220/2002 ("Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore") si specifica che per la Relazione di revisione si applica la cadenza temporale prevista dal suddetto Decreto Legge, mentre per il caricamento dei dati di bilancio si conferma il termine annuale secondo l’All. A al DDR n. 386/2016.

Per gli odf già accreditati alla data di entrata in vigore della DGR 2120/2015 la dichiarazione andava presentata solo in fase di adeguamento. 
Potrà essere richiesta dall’amministrazione in caso di controlli puntuali. I controlli di merito sulla contabilità separata non sono effettuati in sede di audit, ma saranno svolti d’ufficio.

Non è previsto un format specifico. Ad oggi ogni informazione in merito alla compliance 231 è raccolta nel DDR 581/2016.

No, la relazione va tenuta agli atti dell’ente ed esibita in fase di mantenimento o in caso di richiesta puntuale da parte dell’amministrazione regionale. 

Si. È sufficiente poiché i Revisori controllando la correttezza del bilancio consolidato indirettamente verificano anche la esattezza delle poste contabili degli altri soggetti del gruppo.

Corretto. Trattandosi di un ente pubblico della pubblica amministrazione italiana, deputato all'erogazione di servizi sanitari, tali ricavi vanno inseriti nel punto "A1.c Ricavi da altri enti pubblici”.

Le potreste inserire al punto “A1.e Altri ricavi da gestione caratteristica”.

Per quadratura si intende che le spese riferite al progetto, riepilogate in un estratto della contabilità (contabilità separata), devono essere presenti/registrati nella contabilità generale dell’ente. 

Non necessariamente deve essere acceso un conto dedicato. In sostanza l’importante è che ci sia la tracciabilità della spesa riferita al progetto finanziato. 

Considerato il caso specifico si accetta che il documento sia firmato con firma autografa e digitale da parte del Legale Rappresentante della scuola.

Il vigente modello di accreditamento (All. A alla DGR n.2120/2015 punto 2.1) prevede che “ciascun ente dovrà predisporre il bilancio accompagnato, ai sensi del D.lgs. n. 39/2010, da una Relazione di revisione da parte di un revisore legale o di una società di revisione, iscritti al registro dei revisori legali.” L’ente, pertanto, deve adottare questa procedura ed avere la relazione di revisione agli atti (che potrà essere oggetto di controllo puntuale). 

Al fine di dare evidenza di aver soddisfatto quanto richiesto in “AREA231 Contabilità e Bilancio” non si richiede la Relazione citata, ma l’OdF carica i dati in Area 231, estrapola il documento “Documento di certificazione del bilancio generato sulla base dei dati caricati” e lo fa sottoscrivere al Legale Rappresentante ed al Revisore con timbro, firma autografa e firma elettronica in formato .p7m di entrambi.

Si propongono le seguenti linee guida: 

Valore della produzione 

  1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi
    deve contenere l’articolazione dei ricavi così come richiesto dalle lettere a, b, c, d, e, e nello specifico: 
    • A1.a Ricavi da contributo Regione del Veneto: Tutti i ricavi derivanti dalla Regione del Veneto indipendentemente che essi siano legati all’attività oggetto di accreditamento. 
    • A1.b Ricavi da fondi interprofessionali: Tutti i ricavi derivanti dai Fondi interprofessionali come ad esempio: Fond.E.R, Fond-Artigianato, Fon.Coop, Fondimpresa, Fondo Dirigenti PMI, FAPI,FONDIR, FOR.TE, Fondirigenti, FON.TER, Fondoprofessioni, Fon.Ar.Com, For.Agri., Fondazienda, Fondo Banche Assicurazioni, Formazienda, Fonditalia. 
    • A1.c Ricavi da altri enti pubblici: Tutti i ricavi derivanti da altre amministrazioni pubbliche ad esempio altre Regioni, Provincia ecc. 
    • A1.d Ricavi da attività a mercato: Tutti i ricavi derivanti dalle attività inerenti al core business ma non oggetto di finanziamento. 
    • A1.e Altri ricavi da gestione caratteristica: la voce ha natura residuale. Essa comprende tutti i componenti positivi di reddito non finanziari, di natura ordinaria, riguardanti le gestioni accessorie. La distinzione fra attività caratteristica e attività accessoria dipende dal settore merceologico nel quale l’impresa svolge la sua attività principale. In questa voce vanno inserite ad esempio: fitti attivi di terreni, fabbricati, impianti, macchinari, ecc.; canoni attivi e royalties da brevetti, marchi, diritti d’autore, ecc.; ricavi derivanti dalla gestione di aziende agricole ecc..
  2. Altri Ricavi e proventi
    accoglie la variazione dei lavori in corso su ordinazione nonché gli importi inerenti ad operazioni rientranti nell’area di gestione ordinaria, ma non afferenti alla gestione caratteristica dell’Operatore, come ad esempio: contributi straordinari, fitti attivi, plusvalenze da alienazione di beni strumentali ecc. 

Certamente, considerato che il modello H riassume in forma sintetica le entrate e le spese dei progetti/attività ed evidenzia: le entrate di competenza dell'anno - accertate, riscosse o rimaste da riscuotere - e le spese di competenza dell'anno - impegnate, pagate o rimaste da pagare.

Certamente, considerato che il modello H riassume in forma sintetica le entrate e le spese dei progetti/attività ed evidenzia: le entrate di competenza dell'anno - accertate, riscosse o rimaste da riscuotere - e le spese di competenza dell'anno - impegnate, pagate o rimaste da pagare.

Per quanto riguarda i dati Avanzo/Disavanzo vanno collocati all’interno del Patrimonio Netto; inoltre, il valore del Fondo di Riserva più l’importo del capitolo Disponibilità Finanziaria da programmare vanno inseriti correttamente all’interno della voce Riserve.

Considerando che il Modello K è il Conto del patrimonio (art. 18 comma 3 del regolamento) che espone la consistenza patrimoniale della scuola, secondo una formulazione ispirata al codice civile ed è diviso in due sezioni: 

  • il prospetto dell'attivo, dove le voci sono raggruppate in immobilizzazioni (immateriali, materiali, finanziarie), disponibilità (rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, disponibilità liquide) e deficit patrimoniale; 
  • il prospetto del passivo, dove le voci sono accorpate in debiti (a lungo termine e residui passivi) e consistenza patrimoniale. 

Inoltre, essendo il Conto del Patrimonio un modello bilanciato per cui le due voci evidenziate in fondo ai due prospetti attivo e passivo devono essere identiche, pari al maggiore dell'importo complessivo delle voci attive o delle voci passive. La consistenza patrimoniale al 1/1 e al 31/12 è ricavata dalla differenza tra la somma delle voci dell'attivo e la somma delle voci del passivo, se la prima somma è maggiore della seconda. Se invece la somma del passivo è maggiore di quella dell'attivo la differenza va impostata in deficit patrimoniale. 
Quindi, considerando che la differenza delle voci sopra citate dovrebbe essere data dalla voce consistenza patrimoniale (…verbale dei Revisori… permette di portare il pareggio tra attivo/passivo) la quale potrebbe essere inserita all’interno del passivo nonché considerando che il capitale sociale non varia nel tempo e l’eventuale modifica necessita di un verbale di approvazione dell’assemblea, ne consegue che la consistenza patrimoniale può essere riclassificata sotto la voce “Riserve”.

Considerato che la fusione risulta già attiva sul piano fiscale a far data dal 01/01/2018, è possibile entro il 30 maggio inviare solo la relazione della Holding incorporante.