03. Sede operativa

Oggetto del sistema di accreditamento è la sede operativa. Per sede operativa si intende un'organizzazione strutturata di beni, professionalità e servizi, in grado di erogare azioni formative e/o orientative. Una sede operativa, sul piano strutturale, contempla presso di sé sia gli uffici direzionali che i locali di erogazione dell’attività formativa. Nell'attività di Formazione Continua gli spazi didattici potranno essere individuati al momento dell'avvio delle attività corsuali. 
L’Organismo di Formazione deve comunque dimostrare, al momento di presentazione della domanda, di avere una convenzione in atto per l'utilizzo di strutture fisiche e tecnologiche e di essere dotato di una procedura/prassi che gli consenta di disporre di strutture fisiche e tecnologiche adeguate alle attività da erogare.

Gli spazi didattici sono i locali utilizzati esclusivamente per erogare attività di formazione o orientamento, ma privi di autonomia organizzativa (es.: singole aule o laboratori), requisito che caratterizza invece la sede operativa. Gli spazi didattici devono comunque rispettare i requisiti previsti dal modello relativamente ai punti 1.2 e 1.3 del modello di accreditamento.

La procedura di accreditamento ha come oggetto una organizzazione inserita in una sede operativa e non si riferisce in senso stretto solo alle aule formative. Gli spazi didattici utilizzati dall’OdF sono dichiarati al momento della domanda di accreditamento e in occasione degli audit di mantenimento.

Ai sensi dell’Allegato B alla DGR n. 2120/2015 ogni variazione relativa ai dati contenuti nell’elenco degli OdF accreditati (quali denominazione, codice fiscale, sede legale, sede operativa, legale rappresentante, recapiti, ecc.) deve essere comunicata all’ufficio accreditamento entro i 30 giorni successivi alla variazione stessa. Nell’ipotesi di mancata o ritardata comunicazione sarà avviato il procedimento per la sospensione e/o la revoca dell’accreditamento per accertata grave irregolarità ai sensi della DGR n. 2120/2015 All. B punto 4 comma a2d. 

Una sede operativa è un’organizzazione strutturata di beni, professionalità e servizi in grado di erogare azioni formative e/o orientative. La regola generale, pertanto, prevede che i locali di erogazione delle attività formative debbano essere presenti all’interno della sede operativa accreditata dell’Odf. Gli Odf accreditati per la Formazione Continua, considerato che tale attività formativa si può svolgere principalmente presso le aziende, potranno individuare gli spazi didattici/aule al momento dell’avvio delle attività. L’Odf deve comunque dimostrare di possedere una convenzione per l’utilizzo di spazi didattici che dovranno essere conformi a quanto previsto dai punti 1.2 ed 1.3 del modello di accreditamento. 

Se cambiano gli spazi didattici non è necessario inviare alcuna comunicazione all’ufficio. L’idoneità dei locali ed il rispetto dei requisiti 1.2 e 1.3 verranno verificati in sede di audit di mantenimento. L’ente è tenuto a conservare tutta la documentazione attestante la conformità degli spazi al modello di accreditamento. 

Il modello di accreditamento veneto non dà disposizioni di dettaglio così definite. In particolare, però, nella prassi si adotta il principio proposto nel modello nazionale di seconda generazione di rintracciabilità e visibilità dell’Ente accreditato, per cui un numero di telefono non può rispondere a diverse Organizzazioni accreditate e non. 

A tutte le sedi operative accreditate, agli spazi didattici (laboratori ed aule) ed agli uffici direzionali.

I riferimenti sono eminentemente i seguenti: L. n.13/89 - DM 236/1989 - DPR 503/1996 - L.R. 16/2007 – DDGR n. 840/2009 e n. 1428/2011. Soprattutto per le scuole ed i Centri di Formazione si richiama la DGR n. 840/09 mentre per i restanti soggetti la DGR n. 1428/11 con particolare riferimento all’art. n. 7 “Edifici e spazi privati aperti al pubblico” comma 2* in quanto si riferisce a strutture sociali e quindi corrispondente all’art. 4.4 del D.M. 236/89 nel quale sono esplicitamente citate, tra le attività sociali, anche quelle scolastiche. 

Le sedi operative accreditate per l’ambito della Formazione Continua prive di aule, in quanto le attività sono svolte in azienda, possono essere VISITABILI. 
Ai sensi del DM 236/89 art. 2 H) “per visitabilità" si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare*. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta”. 

*Ai sensi del DM 236/89 art. 2 C) “Per unità immobiliare si intende una unità ambientale suscettibile di autonomo godimento ovvero un insieme di unità ambientali funzionalmente connesse, suscettibile di autonomo godimento.” In altri termini si intende la sede operativa accreditata.
 

La CILA o la SCIA o ulteriore documento analogo è sufficiente quando risulta evidente l’ACCESSIBILITA’ della sede nel rispetto della normativa sul superamento delle Barriere Architettoniche ed è corredato dall’atto di chiusura lavori.

I cosiddetti contratti “di service” o “di servizio” che, praticamente, sono contratti di locazione con fornitura di servizi, si devono qualificare come contratti di locazione. La fornitura di servizi deve rimanere all’interno di prestazioni accessorie al contratto di locazione stesso. Tale contratto è soggetto a registrazione come contratto di locazione e non è da inviare allegato alla domanda di accreditamento. 
Non sono ammessi contratti “di service” dove la fornitura di servizi sia preponderante rispetto all’affitto di locali.

Considerando che esistono diverse tipologie di spazi che possono essere locati in modo sistematico oppure sporadicamente la procedura di approvvigionamento spazi didattici può essere declinata nei termini che l’Ente ritiene opportune, fermo restando che la sicurezza degli allievi in formazione e del personale coinvolto nell’erogazione delle attività formative – come previsto nel Testo Unico dei Beneficiari - ricadono in capo al Legale Rappresentante dell’Ente di formazione accreditato. L’Ente di formazione deve, comunque, poter dimostrare in sede di audit con evidenze documentali che ogni singolo spazio didattico (aula o laboratorio) soddisfa la check-list strutturale dell’accreditamento. Si ricorda che talvolta alcuni spazi didattici, ad esempio quelli dedicati alle attività formative out-door, non soddisfano alcuni requisiti a causa della propria tipicità o viceversa altri spazi didattici quali ad esempio le cucine didattiche o laboratori di acconciatura, sempre a causa delle proprie caratteristiche precipue, possono necessitare di particolari autorizzazioni non contemplate nella check-list strutturale dell’accreditamento. Sia nella prima fattispecie che nella seconda si prenderà visione delle documentazioni relative alla sicurezza previste per il locale specifico.