04. Risorse umane

Per accreditarsi un ente deve dimostrare di avere le risorse professionali fondamentali per presidiare tutte le funzioni necessarie previste dal modello. 
Le funzioni di direzione, gestione economico-finanziaria e coordinamento progetti devono essere svolte da personale dipendente dell'O.d.F. e non sono delegabili. 
Nel caso in cui tali funzioni fossero ricoperte dal titolare dell’Odf, l’incarico deve essere riscontrabile da documentazione di supporto. 
Nel calcolo della dotazione professionale dell'Organismo di Formazione verranno presi in considerazione sia i dipendenti sia i collaboratori stabili con prestazione fisica ed economica individuale; sono ritenuti tali i collaboratori che erogano per conto dell’Organismo di Formazione almeno 300 ore - in media - di prestazioni professionali all'anno, nei 24 mesi precedenti alla data di presentazione dell’istanza. 
Per l’ambito dell'Orientamento possono essere considerati collaboratori stabili coloro che collaborano con l’Organismo di Formazione da almeno tre anni a prescindere dal numero di ore di servizio erogate all’anno. 

Per l’ambito dell’Obbligo Formativo viene richiesto che almeno il 50% del personale impegnato in questo ambito sia dipendente (a tempo indeterminato e/o determinato) e che a questo personale sia applicato il CCNL per la Formazione Professionale sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Si chiarisce che all’interno della tabella relativa al Personale, sia in fase di accreditamento che in fase di verifica di mantenimento dei requisiti di accreditamento, l’Ente deve indicare tutto il personale, interno o esterno all’Organizzazione, che partecipa all’erogazione delle attività formative. 
Al fine di soddisfare i requisiti minimi per funzione di accreditamento si ricorda che è sufficiente almeno una persona con profilo che risponda ai requisiti minimi indicati nell’All. C alla DGR n. 359/2004. Tale risorsa umana può essere un dipendente dell’Ente oppure un collaboratore stabile con prestazione fisica ed economica individuale. Sono ritenuti tali i collaboratori che erogano per conto dell’Organismo di Formazione almeno 300 ore - in media - di prestazioni professionali all'anno, nei 24 mesi precedenti alla data di presentazione dell’istanza.

No. Il possesso di un sistema certificato ISO 9001 ambito EA 37 oppure ISO 29990 non è un requisito obbligatorio, ma permette una semplificazione della verifica di accreditamento.

La Giunta Regionale del Veneto con l’aggiornamento del modello di accreditamento alla Formazione Professionale ha alzato la qualità del sistema regionale della FP aggiungendo alcuni requisiti (buona parte di questi erano già presenti nel modello di accreditamento passato come “aggiuntivi” e non di base) e parimenti ha inteso rendere più agile il sistema stesso riducendo il numero dei requisiti di accreditamento. 
Il nuovo modello è stato approvato con DGR n. 2120 del 30 dicembre 2015 ed è diventato attuativo dal 29 gennaio 2016, prevedendo come termine ultimo per l’adeguamento dei requisiti di nuova adozione il 31 dicembre 2016 per gli Odf già accreditati alla data di entrata in vigore del nuovo modello, al fine di garantire un tempo congruo per attivare le procedure necessarie per rispettare i nuovi requisiti. 
Una delle innovazioni apportate dal nuovo modello di accreditamento è legata al concetto di presidio della sede operativa accreditata, in linea con il modello nazionale di accreditamento c.d. di II generazione. Mentre in altre Regioni è stato introdotto, ad esempio, un orario obbligatorio di apertura della sede operativa al pubblico, nel sistema Veneto tale requisito è stato declinato con lo svolgimento delle funzioni apicali (Direzione, Gestione economico-finanziaria e Coordinamento progetti) da parte di personale dipendente dell'OdF., con unica deroga nella fattispecie in cui una o al massimo due di tali funzioni fossero ricoperte dal titolare dell’Odf. 
Qualora l’organizzazione fosse caratterizzata dalla compresenza di diversi soci si prenderà atto della decisione del CdA, o organo equivalente, che incarica uno solo dei soci allo svolgimento di una o al massimo due funzioni in qualità quindi di “titolare”, esclusivamente ai fini del rispetto del punto 4.1 del modello di accreditamento. La funzione - o le funzioni - non ricoperta/e dal titolare deve essere svolta da personale dell’Ente dipendente (vale a dire con contratto di lavoro subordinato). 

In relazione al soddisfacimento dei requisiti minimi relativi al punto 4.1 del modello di accreditamento, si precisa che per le funzioni di presidio 1 Direzione, 2 Gestione economico – finanziaria e 4 Coordinamento progetti non sono prese in considerazione risorse umane in distacco da altro soggetto. 
Per quanto riguarda le altre funzioni l’Ente può avvalersi di personale con contratto da dipendente a tempo indeterminato in distacco totale (100%) da altro soggetto dopo che sia stata effettuata la dovuta comunicazione obbligatoria di distacco a CoVeneto. 
Alla scadenza del periodo di distacco l’Ente distaccatario, indipendentemente dai termini per la verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, dovrà dare evidenza oggettiva di soddisfare la funzione/i precedentemente ricoperte dalla risorsa umana in distacco.