07. Mantenimento

Le sedi operative accreditate saranno sottoposte a verifica annuale del mantenimento dei requisiti di accreditamento, anche tramite campionamento. Tutte le sedi operative accreditate saranno, comunque, verificate entro un periodo massimo di 24 mesi. 
La verifica verte su tutti i requisiti di accreditamento. 
Al fine di dimostrare l’effettiva operatività dell’Odf nell’ambito della Formazione e/o dell’Orientamento, questi deve dimostrare l’effettivo utilizzo dell’accreditamento regionale, documentando di aver erogato almeno un'attività formativa, dal primo accreditamento o dall’ultima visita di audit, coerente con la tipologia di attività formativa ammissibile ai fini dell’accreditamento e con l’ambito di accreditamento.

Il disciplinare (All. B alla DGR n. 2120/2015 punto 3 pag. 5) prevede espressamente che in sede di verifica di mantenimento l’Ente, tra gli altri requisiti, debba documentare l’erogazione di almeno un'attività formativa, dal primo accreditamento o dall’ultima visita di audit, coerente con la tipologia di attività formativa ammissibile ai fini dell’accreditamento e con l’ambito di accreditamento, ossia in linea con quanto richiesto per il primo accreditamento (performance fisica e finanziaria). A differenza dal primo accreditamento oltre al requisito minimo di solamente un’attività per ciascun ambito di accreditamento si specifica che le attività svolte fuori regione da Enti accreditati a titolo definitivo presso altri sistemi regionali di accreditamento non saranno prese in considerazione nel sistema di verifica di mantenimento. 
Quindi, per le specifiche operative si rimanda alle indicazioni espresse in questo documento al paragrafo Esperienza Pregressa. 
Queste, in grande sintesi possono essere riassunte come segue:

  • Nella compilazione della tabella l’ente deve accertarsi che vi sia l’allineamento tra l’ambito e le attività rappresentate tenendo conto che il sistema di accreditamento non prende in considerazione delle singole azioni dei progetti erogati (azioni formative o orientative) bensì la natura prevalente del progetto stesso; 
  • Le attività prese in considerazione dal modello sono solo ed esclusivamente quelle a finanziamento pubblico e/o a Riconoscimento regionale (ex L.R. 10/90 e s.m.i.). In via estensiva sono riconoscibili anche le attività formative svolte in qualità di soggetto proponente o partner di un soggetto proponente accreditato ex L.R. n. 19/02 in attività formative finanziate dai Fondi Interprofessionali, previsti dalla Legge n. 388/2000. 
  • Le attività di formazione svolte sul libero mercato non sono valutabili quale esperienza pregressa ai fini di nessun ambito di accreditamento. Parimenti le attività relative alle Politiche attive del lavoro afferiscono unicamente all’accreditamento ai Servizi al Lavoro, ai sensi della L.R. 3/2009. 
  • Non sono accettabili ai fini dell’accreditamento e del mantenimento le attività formative e di orientamento rivolte al proprio personale. 
  • Non devono essere accorpati i corsi; nel campo “ore corso” indicare la durata dell’attività indicando anche le ore, se previsti, di tirocinio formativo e di orientamento. 
  • Il monte ore preventivato si calcola moltiplicando il numero ore corso, secondo i dati indicati nel progetto approvato/ riconosciuto, per il numero di allievi presenti all'avvio del corso. 
  • Il monte ore rendicontato si calcola sommando le ore effettivamente svolte da ciascun allievo formato. 
  • La parte finanziaria (importo preventivato, rendicontato ed approvato dopo la presentazione del rendiconto) va inserita al netto delle spese, se presenti, per l’indennità di tirocinio e dei bonus a risultato quali le attività di accompagnamento al lavoro. 

L’Odf deve, in linea di principio generale, tenere sempre aggiornata la documentazione relativa all’accreditamento in quanto la verifica dei documenti può essere richiesta non solo in fase di mantenimento, ma anche in qualsiasi altro momento si rendesse necessario per l’amministrazione regionale acquisire la documentazione agli atti degli Odf. 
Annualmente, entro il 30 maggio (salvo eccezioni, vedi faq n. 30), gli Odf sono tenuti ad aggiornare in Accred: 

a) i dati relativi al Modello organizzativo ex D. Lgs 231/2001: 

  • il Piano delle attività per l’anno in corso, 
  • la Relazione dell’attività dell’anno precedente
  • la nota relativa alle modifiche intervenute rispetto al precedente caricamento dei dati (con relativi nuovi allegati. Es: cambia il regolamento dell’Odv – nella nota l’Odf dichiara l’avvenuto cambiamento e carica nel portale il nuovo regolamento). 

Si ricorda che gli enti pubblici rientranti nella previsione di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs 231/2001 aggiornano solo il link al sito internet dell’ente dove è pubblicato il Piano Triennale Prevenzione Corruzione. 

b) i dati di bilancio e contabilità: 

  • compilazione del conto economico, attivo e passivo; 
  • “Documento di certificazione del bilancio generato sulla base dei dati inseriti”, sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore con firma autografa e firma digitale .p7m di entrambi; 
  • “Dichiarazione contabilità separata”, sottoscritta dal legale rappresentante con firma autografa e firma digitale .p7m); 
  • “Nomina del Revisore” (verbale o altro atto con il quale l’Odf ha conferito l’incarico ad un Revisore iscritto al registro dei revisori legali). 

Il sistema di contabilità separata non è oggetto di verifica in audit, ma sarà oggetto di controlli specifici d’ufficio.